Accordo

Art. 14

Professioni indipendenti .

In vigore dal 12 lug 1983
. (Professioni indipendenti). 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi: a) quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa); o b) quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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