Accordo

Art. 10

Dividendi .

In vigore dal 20 set 1983
. (Dividendi). 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma: a) se i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Malta che ne sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi; b) se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo: (i) l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendi per gli utili così distribuiti; (ii) nonostante le (disposizioni del subparagrafo (i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscaliin base alle norme che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, e l'azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-10

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