Accordo
Art. 18
Pensioni e annualita .
In vigore dal 12 lug 1983
.
(Pensioni e annualita).
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, o come risarcimento ai danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
b) il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-18