Accordo

Art. 27

Rimborsi .

In vigore dal 12 lug 1983
. (Rimborsi). 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni del presente accordo. 2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere corredate di un attestato ufficiale delle autorità competenti dell'altro Stato di cui l'istante è residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell' del presente accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-27

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