Accordo
Art. 28
Entrata in vigore .
In vigore dal 12 lug 1983
.
(Entrata in vigore).
1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. Il presente accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1976;
b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano con l'anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente relativa a periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. La precedente disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-28