Accordo

Art. 2

Imposte considerate .

In vigore dal 12 lug 1983
. (Imposte considerate). 1. Il presente accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono: a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne Malta: l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte od altrimenti (qui di seguito indicate quali "imposta maltese"). 4. L'accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. Quando l'accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato 3, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-2

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