Accordo
Art. 3
Definizioni generali .
In vigore dal 12 lug 1983
.
(Definizioni generali).
1. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Malta" designa la Repubblica di Malta;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o Malta;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche; le società ad ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana, nonché le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia;
(ii) per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi così designati dal capitolo 111 della Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Malta;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Italia: il Ministero delle finanze;
(ii) in Malta: il Ministro incaricato per le finanze od un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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