Convenzione
Art. 22
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Le Autorità competenti dei due Stati si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti leggi, regolamenti e qualsiasi altro provvedimento che possano influire sull'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-22