Convenzione
Art. 27
In vigore dal 2 mar 1983
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1. L'istituzione competente di uno Stato contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altro Stato, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano nel proprio territorio.
2. Le spese sostenute per gli accertamenti nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambi gli Stati contraenti, rimangono a carico dello Stato che ha effettuato i predetti accertamenti.
3. Le spese per gli accertamenti sanitari generici, nonché quelle ad essi connesse, sostenute da uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello Stato che ha effettuato gli accertamenti; sono invece rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici e quelle ad essi connesse.
Tale rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti su presentazione di una distinta dettagliata delle spese sostenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-27