Convenzione

Art. 31

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della medesima Convenzione. Coloro che hanno presentato domanda prima di tale data dovranno presentare una nuova domanda. 2. Saranno presi in considerazione, ai fini della presente Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. 3. Qualora le domande di prestazione presentate prima della entrata in vigore della presente Convenzione abbiano dato luogo, per insufficienza contributiva, all'erogazione di una somma una tantum, il beneficiario può chiedere una revisione del provvedimento adottato se con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione soddisfa alle condizioni richieste per ottenere la pensione. 4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-31

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