Convenzione

Art. 26

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato contraente. 2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritte, ad una autorità o ad un'istituzione competente di uno degli Stati, sono considerati come presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altra Stato. In tal caso l'Autorità e l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'istituzione competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-26

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