Convenzione

Art. 21

In vigore dal 2 mar 1983
. Le Autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-21

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