Convenzione

Art. 18

In vigore dal 2 mar 1983
. Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di uno Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo