Convenzione

Art. 16

In vigore dal 2 mar 1983
. Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione o equivalenti, si tiene conto, ove necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-16

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