Convenzione
Art. 11
In vigore dal 2 mar 1983
.
1. a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.
b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni, in base a quanto disposto alla precedente lettera a), sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1 lettera a), l'istituzione competente di tale Stato è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo paragrafo 3.
3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'istituzione competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:
a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni debbono essere calcolate in rapporto all'ammontare dei valori percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione dall'istituzione che determina la prestazione, sulla base della media dei salari e dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica.
5. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad erogare prestazioni per tali periodi.
6. Qualora debba essere applicato il paragrafo 1 lettera c) del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al paragrafo 3 lettere a) e b) del presente articolo vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.
La presente disposizione non potrà comportare che, per uno stesso periodo di assicurazione, uno dei due Stati contraenti sia tenuto ad erogare più di una prestazione della stessa natura, concessa sulla base del paragrafo 1 o del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-11