Convenzione
Art. 7
In vigore dal 2 mar 1983
.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.
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