Convenzione

Art. 5

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Il principio stabilito all' comporta le seguenti eccezioni: a) il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato semprechè la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di ventiquattro mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, potrà essere prorogata, per un massimo di altri ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato; b) il personale di volo della compagnia di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa; c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno de, due Stati contraenti sono soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando è in porto, rimane soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto; d) i funzionari pubblici equiparati di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti alla legislazione del Paese di appartenenza; e) agli agenti diplomatici ed ai consoli di carriera nonché agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale al loro servizio privato, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.
Storico versioni

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