Convenzione

Art. 1

In vigore dal 2 mar 1983
CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica di Capoverde animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri il Presidente della Repubblica di Capoverde: ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianificazione i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono. . 1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: a) "Stati contraenti": la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde; b) "Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell' della presente Convenzione; c) "Autorità competente": il Ministro, i Ministri o le Autorità dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale; d) "Istituzione": l'Organismo o l'Autorità incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente; e) "Istituzione competente": l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova; f) "Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all' della presente Convenzione; g) "Residenza": dimora abituale; h) "Soggiorno": dimora temporanea; i) "Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione; l) "Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennità": le prestazioni così denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite; m) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-1

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