Convenzione
Art. 3
In vigore dal 2 mar 1983
.
La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-3