Convenzione

Art. 3

In vigore dal 2 mar 1983
. La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo