Convenzione
Art. 2
In vigore dal 2 mar 1983
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1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:
in Italia:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione malattia e maternità;
d) l'assicurazione contro la tubercolosi;
e) gli assegni familiari;
f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
in Capoverde:
a) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) l'assicurazione contro le malattie;
c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
d) gli assegni familiari.
2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.
3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, semprechè, da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-2