Convenzione

Art. 10

In vigore dal 2 mar 1983
. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all', paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-10

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