Convenzione
Art. 14
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte senza limitazione anche se i beneficiari risiedono o soggiornano nell'altro Paese.
2. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al punto 1) ai sensi della propria legislazione, per conto della istituzione del Paese componente con rimborso al costo effettivo delle spese.
3. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dalla istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.
4. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata di procedere al controllo medico degli interessati per l'accertamento del grado d'incapacità lavorativa. Le spese sostenute per tale controllo sono rimborsate in base al costo effettivo.
Storico versioni
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