Convenzione

Art. 17

In vigore dal 2 mar 1983
. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-17

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