Convenzione
Art. 19
In vigore dal 2 mar 1983
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1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo. L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato debitore della pensione o rendita.
2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui detto titolare risiede, anche se i familiari risiedono o soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente.
L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato in cui risiede il titolare della pensione o rendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-19