Convenzione

Art. 23

In vigore dal 2 mar 1983
. Le Autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-23

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