Convenzione

Art. 12

In vigore dal 2 mar 1983
. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente , non passa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-12

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