Convenzione
Art. 10
10 / 33In vigore dal 2 mar 1983
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Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all', paragrafo 1.
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