Convenzione
Art. 33
In vigore dal 2 mar 1983
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1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.
3. La presente Convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.
4. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi fra le Parti.
Fatto a Praja il 18 dicembre 1980 in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per la Repubblica capoverdiana
LIBERO DELLA BRIOTTA JOSE BRITO
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
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