Art. 1
In vigore dal 2 mar 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-rd-1