Convenzione›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 2 mar 1983
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1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa.
2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.
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