Convenzione›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 2 mar 1983
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Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-13