Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 2 mar 1983
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1) il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto ala legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.
2) Salvo quanto disposto nella presente Convenzione:
a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente;
b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave;
c) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
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