ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 2 mar 1983
. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo precedente: a) I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili; b) I pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono; c) Il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-9

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