ConvenzioneTitolo I

Art. 5

In vigore dal 2 mar 1983
. Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-5

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