ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 2 mar 1983
. 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente. 2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-6

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