ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 2 mar 1983
. 1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica italiana: a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternità; d) L'assicurazione contro la tubercolosi; e) Gli assegni familiari; f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; Nella Repubblica argentina: a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali); c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; d) Il regime degli assegni familiari. 2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3) La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che: a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni; b) Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione. In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-2

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