Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 2 mar 1983
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1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
Nella Repubblica italiana:
a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
d) L'assicurazione contro la tubercolosi;
e) Gli assegni familiari;
f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
Nella Repubblica argentina:
a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
d) Il regime degli assegni familiari.
2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.
3) La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:
a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;
b) Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione.
In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.
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