ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 2 mar 1983
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina ispirati dal proposito di consolidare gli stretti vincoli storici e di amicizia che uniscono i due popoli. Animati dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto. Hanno stabilito di concludere un accordo che sostituisca la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961. Hanno concordato quanto segue: . a) Il termine "Italia" indica la Repubblica italiana; il termine "Argentina" indica la Repubblica Argentina; b) Il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all' della presente Convenzione; c) Il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; d) il termine "superstiti" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; e) Il termine "residenza" indica la dimora abituale; f) Il termine "soggiorno a indica la dimora temporanea; g) Il termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell' della presente Convenzione; h) Il termine "Autorità Competente" indica l'autorità competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all' della presente Convenzione e precisamente: per quanto riguarda l'Italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità; per quanto riguarda l'Argentina: il Ministro per l'azione sociale; i) Il termine "Istituzione Competente" indica l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale istituzione si trova; j) il termine "Stato Competente" indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; k) Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tramite con le istituzioni competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni; l) Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o considerati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione; m) I termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", indicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, inclusi tutti i supplementi e gli aumenti; n) Il termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro; o) Il termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-1

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