Convenzione›Titolo I
Art. 5
10 / 36In vigore dal 2 mar 1983
.
Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-5