ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 2 mar 1983
. 1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quanto concerne le prestazioni familiari. 2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti concorderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione Competente.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-14

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