Convenzione

Art. 16

In vigore dal 2 mar 1983
. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-16

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