Convenzione›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 2 mar 1983
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Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni;
tale assistenza è gratuita.
Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
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