ConvenzioneTitolo IV

Art. 20

In vigore dal 2 mar 1983
. Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo