Convenzione›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 2 mar 1983
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Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato Contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-24