Convenzione›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 2 mar 1983
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1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.
2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento, e così di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-22