Convenzione›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 2 mar 1983
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Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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