Convenzione
Art. 15
In vigore dal 2 mar 1983
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1) a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano;
b) Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, e in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;
c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a prestazioni in base a quanto disposto nella precedente lettera a), si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Se soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detto Stato Contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato.
2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l'Istituzione Competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3).
3) Quando un lavoratore non può far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unicamente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'Istituzione Competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti e determina il suo importo in base alle seguenti disposizioni:
a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati Contraenti;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una presentazione completa l'Istituzione Competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.
4) Se la legislazione di uno Stato Contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente i salari percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.
5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione Competente dell'altro Stato Contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.
6) Qualora debba essere applicato il paragrafo 1), lettera c), del presente articolo, sia per il calcolo dell'importo teorico di cui alla lettera a) del paragrafo 3), sia dell'importo effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera b) dello stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi compiuti in altri Stati diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 7).
7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lettera c) ultima parte ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.
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