Convenzione›Parte III
Art. XV
Applicazione provvisoria.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XV.
(Applicazione provvisoria).
Ogni governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xv