Convenzione›Parte III
Art. XIX
Rapporto tra la presente Convenzione e l'Accordo internazionale sul grano del 1971, successivamente prorogato.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XIX.
(Rapporto tra la presente Convenzione e l'Accordo internazionale sul grano del 1971, successivamente prorogato).
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, successivamente prorogato.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xix