ConvenzioneParte III

Art. XX

Testi facenti fede.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XX. (Testi facenti fede). I testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari e aderenti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorità, hanno firmato la presente Convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. (Seguono le firme).
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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xx

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