ConvenzioneParte III

Art. XVI

Adesione.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XVI. (Adesione). 1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la Convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando inteso che il Comitato istituito in virtù della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtù della presente Convenzione può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. 2. Quando la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente al disposto del suo articolo XVII, essa sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il Comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Ogni governo aderente alla presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
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