ConvenzioneParte II

Art. XI

Inosservanza degli impegni e contenzioso.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XI. (Inosservanza degli impegni e contenzioso). In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il Comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xi

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